(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 30 del 25 luglio 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                             E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma 4 dell'Art. 6 del regolamento regionale 23 febbraio
1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per
tutto  il  territorio  della  Regione  di cui all'Art. 25 della legge
regionale  22 dicembre  1989,  n.  80 (Integrazioni e modifiche della
legge  regionale  5 aprile  1976,  n.  8 legge forestale regionale) e
dell'Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (tutela della
vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale)» e' abrogato.