(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'Art. 6 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'Art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 legge forestale regionale) e dell'Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale)» e' abrogato.